Assegni anche ai figli degli emigranti all'estero
È altamente travisato il principio legale, secondo il nostro parere, che uno stato dell'Unione Europea debba sopportare un obbligo economico riferito agli assegni familiari periodici da dare per i figli minorenni che non risiedono con la famiglia nel territorio Europeo. Per questa illogica pretesa le autorità nazionali avevano rigettato la domanda per l'assenza di prove dell'ingresso dei figli nel Paese. La posizione della Corte di Giustizia ha ribadito il principio di parità sancito dal regolamento (UE) n. 492/2011 ove deve essere applicato anche a familiari residenti all'estero, essendo che, imporre requisiti aggiuntivi rappresenterebbe una discriminazione indiretta. La Corte sembra che abbia cambiato indirizzo non considerando più necessarie le prove dell'esistenza o meno dei figli nel territorio, aggravando l'onere delle spese del popolo europeo a beneficio di chi appena arriva o che lavora o che non lavora, abbia diritto di privilegio che noi stessi fatichiamo ad avere, per la richiesta farraginosa di una marea di documenti e difficoltà burocratiche per avere quel diritto. È stato così travolto l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE che considera un cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, i figli a suo carico nati in un paese terzo sono presi in considerazione dell'assistenza solo a condizione che risulti comprovato il loro ingresso regolare nel territorio di tale Stato membro.
