No atto di nascita figlio a madre intenzionale 


Sentenza N. 68 SENTENZA 10 marzo - 22 maggio 2025

Preclusione e cancellazione del riconoscimento dall'atto di nascita dei figli operato dalla c.d. madre intenzionale.

Ritenuto in fatto

  • Il complesso delle disposizioni e' censurato, nel quale, impediscono al nato di essere identificato nello status di figlio riconosciuto anche alla madre intenzionale che insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa. Per questo si impone la cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.
  • Il Tribunale chiamato a decidere nei riguardi dell'atto di nascita del minore, formato dall'ufficiale dello stato civile del Comune, e' stato impugnato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, in quanto, riportava la dichiarazione di riconoscimento resa da due donne nelle qualità' di madre biologica e madre intenzionale, fosse in contrasto con quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'interno.
  • Al ricorso hanno resistito le madri esercenti la potestà' genitoriale e il Sindaco del Comune, in qualità' di ufficiale di Governo, eccependo l'inammissibilità' e nel merito la non fondatezza. Le prime, hanno domandato l'estensione della rettificazione anche all'atto di nascita dell'altra figlia minore della coppia.
  • In primo luogo, il Procuratore della Repubblica, appositamente interpellato, ha dichiarato di non estendere la domanda di rettificazione anche all'altra figlia, perché la disciplina, di cui, agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dell'art. 250 cod. civ. lederebbe, l'art. 2 Cost, in quanto, frustrerebbe il diritto della minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare.
  • In secondo luogo, sarebbe offeso il diritto alla bigenitorialità dei figli, inteso come diritto ad avere due persone che si assumano la responsabilità' di provvedere al loro mantenimento, educazione e istruzione.
  • In terzo luogo, il mancato riconoscimento delle donne omosessuali quali genitori dei figli nati da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra costituirebbe un ostacolo al pieno sviluppo della loro personalità'.
  • In quarto luogo, si ravviserebbe una disparità' di trattamento tra bambini concepiti da due donne all'estero e in Italia: i primi sono trascrivibili in Italia dell'atto formato all'estero con indicazione delle due madri, sicché' essi risultano legittimamente figli delle donne, mentre in Italia vi sarebbe la preclusione di iscrivere un atto di nascita dei figli che risultano nati dalla partoriente che sono in podestà della madre intenzionale.
  • A tal fine la richiamata pronuncia ha riscontrato in ordine alle fattispecie de quibus una preoccupante lacuna dell'ordinamento, che richiede un impellente intervento del legislatore nella realtà' fattuale e di quella legale nel rapporto dei minori con la madre intenzionale, nell'ottica di conferire riconoscimento giuridico ai legami affettivi e familiari esistenti, anche se non biologici.


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