Disegno di legge, occupazione degli immobili



Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

Presentato il 22 gennaio 2024

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CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

SICUREZZA URBANA

Ci sembra che il disegno di legge sia opportunamente efficace per il rispristino dell'immobile occupato. Tuttavia, alcune frasi dovrebbero essere estrapolate o modificate con specificità di una possibile diversa dicitura. Per esempio al sesto comma, che rubrica: non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. A questo punto si rischia di tornare alla disquisizione delle parti e quindi può crearsi il caso di una procedura di giudizio e nel frattempo, l'occupante resterebbe nell'immobile e tutto tornerebbe come prima. Difronte al decreto del giudice, l'occupante dovrebbe coattivamente lascare l'immobile, secondo il termine che indicherà l'ufficiale giudiziario e non considerare la impunibilità penale dell'occupante e indirettamente restare inefficace il decreto di rilascio dell'immobile per l'aspettativa della investigazione legale che prederà i tempi che occorrono. Questo comma sarebbe, a parere nostro, punto di ostacolo al disegno di legge che nella sua stesura presenta una struttura efficiente a tutela degli aventi diritto. Al settimo comma: Con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili, secondo il quale, il fenomeno delle predette occupazioni configurate fino a oggi, quale illecito civile (che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento del danno oltre che come reato, punibile – ai sensi dell'articolo 633 del codice penale – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Mentre la pena prevista con il disegno di legge sarebbe quella della reclusione da due a sette anni. Efficace è il caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, i predetti ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tutto sommato siamo favorevoli a questo disegno di legge che dovrebbe passare senza ammendamenti rilevanti, così si spera. Riteniamo anche che è necessario esercitare un bilanciamento dei diritti delle parti ma anche e soprattutto dei doveri di ottemperare alle obbligazioni contrattuali per evitare abusi e soprusi e permettere un pacifico godimento della casa.

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