Disegno legge sui cognomi
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica alle norme in materia di cognomi dei coniugi)
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi)
– Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono scegliere, all'atto di matrimonio, un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro coniuge e trasmetterlo anche ai figli. In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio.
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)
1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente: Art. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio) – In mancanza di una scelta, ai sensi dell'articolo 143-bis, i coniugi, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli il cognome del padre o quello della madre ovvero il cognome di entrambi nell'ordine concordato. I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, che comprova l'accordo di cui al comma precedente. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano gli stessi cognomi attribuiti al primo figlio.
Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette alproprio figlio soltanto un cognome, a sua scelta.
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio) – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile. Se il riconoscimento è fatto da un solo
genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma, del codice civile. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quinto comma, del codice civile.
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 299 del codice civile e dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 299. – (Cognome dell'adottato) –L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater del codice civile, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater del codice civile. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti entrambi i cognomi.
2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile.
Art. 5.
(Cognome del figlio maggiorenne)
1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito solo il cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione, resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
Art. 6.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7.
3. Il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 143-quater del codice civile. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne qualora abbia compiuto
il quattordicesimo anno di età.
4. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani nati all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
