Gli Eredi pagano il debito del de cuius secondo la loro quota
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26833 Anno 2024
Il documento riguarda una sentenza della Corte di Cassazione relativa a una controversia sul pagamento di una somma di denaro da parte degli eredi di Carapella Giuseppe, in seguito a un decreto ingiuntivo emesso da Molisannio S.p.A. in liquidazione.
Procedimento di Concordato Preventivo
La Molisannio S.p.A. ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli riguardante il pagamento di un debito ereditario. La questione centrale è l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte degli eredi di Carapella Giuseppe.
- Molisannio S.p.A. ha richiesto il pagamento di €139.697,07 a carico degli eredi di Carapella Giuseppe.
- Gli eredi hanno eccepito di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
- Il Tribunale di Benevento ha accolto parzialmente le opposizioni, riducendo l'importo dovuto a €94.718,41.
- La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'accettazione con beneficio d'inventario fosse valida.
Litisconsorzio Necessario e Integrazione del Contraddittorio
Il ricorso ha sollevato questioni relative alla necessità di integrare il contraddittorio in caso di morte di un erede durante il processo. La Corte ha ritenuto che la morte di un erede avesse creato un litisconsorzio necessario.
Accettazione dell'Eredità e Beneficio d'Inventario
La Corte ha discusso l'estensione del beneficio d'inventario agli altri coeredi e la questione della decadenza dal beneficio. È stato stabilito che l'accettazione con beneficio d'inventario non si estende automaticamente a chi ha accettato puramente l'eredità.
- La Corte ha ritenuto che l'accettazione con beneficio d'inventario si estendesse agli altri eredi.
- Tuttavia, il beneficio non si applica a chi ha accettato puramente o è decaduto dal beneficio.
- La questione della validità della proroga dell'inventario è stata sollevata, ma non considerata decisiva per il terzo creditore Molisannio.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando la nullità della sentenza d'appello e rinviando la causa per un nuovo esame.
- La Corte ha accolto il primo motivo per difetto di integrazione del contraddittorio.
- I motivi rimanenti sono stati dichiarati assorbiti.
- La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
prat. Avv. Giuseppe Drago
