Il divorzio toglie l’affinità?
Il divorzio toglie l'affinità parentale?
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18064 Anno 2023
Il documento riguarda un'ordinanza della Corte di Cassazione relativa a un ricorso contro la legittimità della nomina di un vicesindaco, in relazione a questioni di affinità e incompatibilità legate al divorzio.
Contesto del Ricorso alla Corte di Cassazione
Il ricorso è stato presentato da Armando Sturchio contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli riguardante la sua nomina a vicesindaco del Comune di Caposele, contestata per presunta incompatibilità. La questione centrale riguarda l'interpretazione dell'art. 78 del codice civile e la sua applicazione in relazione al divorzio e al vincolo di affinità.
- Armando Sturchio è rappresentato dall'Avvocato Alfonso Sturchio.
- I controricorrenti sono Luigi Casale e Eliseo Damiano, assistiti dagli Avvocati Maria Ludovica e Francesco De Beaumont.
- La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto Sturchio incompatibile a causa del vincolo di affinità con il sindaco Lorenzo Melillo.
Decisione della Corte d'Appello di Napoli
La Corte d'appello ha stabilito che il vincolo di affinità persiste anche dopo il divorzio, contrariamente a quanto sostenuto da Sturchio. La Corte ha ritenuto che l'art. 78 del codice civile non preveda la cessazione dell'affinità in caso di divorzio.
- La Corte ha citato l'art. 78 cod. civ. per sostenere la sua decisione.
- Ha affermato che il vincolo di affinità non cessa con il divorzio, ma solo in caso di invalidità del matrimonio.
- La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata considerata manifestamente infondata.
Motivi del Ricorso di Armando Sturchio
Sturchio ha presentato due motivi di ricorso, contestando l'interpretazione della Corte d'appello riguardo all'affinità e alla legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. civ. in relazione agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.
- Il primo motivo sostiene che l'affinità cessa con il divorzio, non essendo escluso dall'art. 78 cod. civ.
- Il secondo motivo denuncia una disparità di trattamento tra divorzio e annullamento del matrimonio, ritenendo che la norma discrimini in base alla condizione personale.
Rilevanza della Questione di Legittimità Costituzionale
La Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 3, cod. civ., in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.
- La Corte ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
- La questione riguarda la permanenza del vincolo di affinità dopo il divorzio e le sue implicazioni sulla partecipazione agli uffici pubblici.
- La Corte ha ordinato notifiche e comunicazioni alle parti coinvolte e al Presidente del Consiglio dei ministri.
prat. Avv Giuseppe Drago
