Il divorzio toglie l’affinità?


Il divorzio toglie l'affinità parentale?

Civile Ord. Sez. 1 Num. 18064 Anno 2023

Il documento riguarda un'ordinanza della Corte di Cassazione relativa a un ricorso contro la legittimità della nomina di un vicesindaco, in relazione a questioni di affinità e incompatibilità legate al divorzio.

Contesto del Ricorso alla Corte di Cassazione ​

Il ricorso è stato presentato da Armando Sturchio contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli riguardante la sua nomina a vicesindaco del Comune di Caposele, contestata per presunta incompatibilità. ​ La questione centrale riguarda l'interpretazione dell'art. 78 del codice civile e la sua applicazione in relazione al divorzio e al vincolo di affinità.

  • Armando Sturchio è rappresentato dall'Avvocato Alfonso Sturchio.
  • I controricorrenti sono Luigi Casale e Eliseo Damiano, assistiti dagli Avvocati Maria Ludovica e Francesco De Beaumont.
  • La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto Sturchio incompatibile a causa del vincolo di affinità con il sindaco Lorenzo Melillo.

Decisione della Corte d'Appello di Napoli ​

La Corte d'appello ha stabilito che il vincolo di affinità persiste anche dopo il divorzio, contrariamente a quanto sostenuto da Sturchio. ​ La Corte ha ritenuto che l'art. 78 del codice civile non preveda la cessazione dell'affinità in caso di divorzio. ​

  • La Corte ha citato l'art. 78 cod. civ. per sostenere la sua decisione. ​
  • Ha affermato che il vincolo di affinità non cessa con il divorzio, ma solo in caso di invalidità del matrimonio. ​
  • La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata considerata manifestamente infondata.

Motivi del Ricorso di Armando Sturchio

Sturchio ha presentato due motivi di ricorso, contestando l'interpretazione della Corte d'appello riguardo all'affinità e alla legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. civ. in relazione agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione. ​

  • Il primo motivo sostiene che l'affinità cessa con il divorzio, non essendo escluso dall'art. ​ 78 cod. civ.
  • Il secondo motivo denuncia una disparità di trattamento tra divorzio e annullamento del matrimonio, ritenendo che la norma discrimini in base alla condizione personale. ​

Rilevanza della Questione di Legittimità Costituzionale

La Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. ​ 78, comma 3, cod. civ., in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

  • La Corte ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. ​
  • La questione riguarda la permanenza del vincolo di affinità dopo il divorzio e le sue implicazioni sulla partecipazione agli uffici pubblici. ​
  • La Corte ha ordinato notifiche e comunicazioni alle parti coinvolte e al Presidente del Consiglio dei ministri.

prat. Avv Giuseppe Drago​


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