Intimidazione di sfratto art.658 c.p.c.

Procedimento 

Questa procedura permette al locatore di intimare lo sfratto nel caso in cui il conduttore risulti inadempiente di obblighi, ovvero moroso. È un'azione costitutiva promossa al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento al pagamento dei canoni scaduti e quelli che scadranno fino all'esecuzione dello sfratto, in più la condanna a rilasciare l'immobile. Tuttavia, il procedimento di ingiunzione dei canoni scaduti unitamente all'intimazione di sfratto per morosità sono due procedimenti sommari autonomi. È necessario che il locatore al fine di ottenere la convalida di sfratto dia la prova della morosità. Pronunciata la convalida dal giudice di pace, per l'esecuzione dello sfratto per morosità, se è stato chiesto nella intimidazione di morosità anche il decreto di ingiunzione, viene emesso un separato decreto ingiuntivo che non incide sul precetto di intimidazione di morosità, vale a dire che, per l'ingiunzione dei canoni in soluti vi sarà un procedimento a parte. In caso di contestazione del valore, trova applicazione la disposizione contenuta all'art. 666 c.p.c.

  • L'intimazione di sfratto per morosità è una azione costitutiva di risoluzione per inadempimento e di condanna al rilascio dell'immobile. In teoria, a seguito dell'inadempimento del conduttore, la detenzione dell'immobile diverrebbe automaticamente illegittima. È inammissibile formulare una nuova convalida di sfratto per morosità nel caso che la cessazione del rapporto di locazione è stato accertato con un provvedimento (ordinanza di convalida o sentenza, passato in giudicato).
  • È inammissibile richiedere una nuova risoluzione del rapporto locativo con la convalida dello sfratto per morosità, nel caso in cui la cessazione del rapporto di locazione sia già stata accertata con decreto dal giudice.
  • Accertata la scadenza del rapporto di licenza per finita locazione con provvedimento passato in giudicato, si può richiedere una nuova convalida di sfratto sr si dovesse verificare una morosità.
  • Resta eseguibile solo lo sfratto derivante dal mancato pagamento del canone. Sulle altre violazioni degli obblighi contrattuali che gravano sul conduttore si dovrà avvalersi del giudizio ordinario.
  • Per valutare la rilevanza dell'intimazione di sfratto per morosità per le locazioni abitative, occorre fare riferimento a all'art. 5 della legge di equo canone legge 27 luglio 1978, n. 392.
  • L'istanza del conduttore dà vita ad un collaterale procedimento all'interno della fase speciale della convalida, detto termine di grazia lo dà il giudice a sua discrezione, dopo aver esaminato le giustificazioni del conduttore, per tre volte nel corso di un quadriennio, nel periodo contrattuale di quattro anni. Spesso il conduttore chiede il termine di grazia e contesti di essere in tutto o in parte inadempiente. Nel caso in oggetto, si innesta il caso nel quale l'istanza di sanatoria è accompagnata dalla espressa riserva di ripetere le somme in caso di esito favorevole del giudizio.
  • Se al termine di grazia compare solo l'intimato, si intende come rinuncia agli atti e pertanto potrà con ordinanza dichiararsi estinto il giudizio.
  • Se tra le parti insorge controversia alla fine del termine di grazia, non sarà possibile definire il giudizio con l'ordinanza di convalida, ma si passa al giudizio di merito.


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