La nuova costituzione italiana




Questa Carta vuole essere un disegno ideale per la nazione Italia e non vuole interferire sulla costituzione esistente ma che se possa essere da ispirazione per chi si accinge a modificarla, sarebbe un mezzo idoneo se i principi esposti coinciderebbero con il proponente legislatore

Parte 1

Diritti civili degli Italianai

Art. 1 La Repubblica Italiana è fondata sulla dignità del suo popolo che ne costituisce eredità e razza. A lui appartiene la sovranità di scelta dei poteri stabiliti nella Costituzione.

Art. 2 Lo stato italiano garantisce i diritti e i doveri al suo popolo per una pacifica esistenza interna alla nazione.

Art. 3 Tutti sono uguali davanti alla legge

Art. 4 Lo stato italiano riconosce e garantisce al suo popolo tutti i diritti con privilegio di opportunità sopra quelli di altre origini divenuti italiani per nascita o cittadini italiani per legge.

Art.5 Lo stato italiano riconosce le autonomie locali con i loro statuti, riservandosi il potere di amministrare con intervento diretto o rappresentativo.

Art.6 Abrogato

Art.7 La religione dello stato è Cristiana e si fonda sulle Sacre Scritture, tutte le altre sono ammesse in subordine.

Art. 8 La chiesa Cristiana è indipendente e sovrana se non interferisce contro lo stato italiano. Nel territorio dello stato è soggetta ai diritti e ai doveri disposti dello stato.

Art.9 Lo stato italiano promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca e tutela il suo patrimonio storico e culturale.

Art.10 L'ordinamento giuridico italiano gestisce la sua nazione e si adegua alla legge internazionale per i rapporti esterni ma può far prevalere la propria convinzione.

Art.11 Lo stato italiano ripudia la guerra ma può adottarla per difendere i suoi fini pacifici di indipendenza e di nazione.

Art.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I

Rapporti civili

Art. 13 La libertà personale, il domicilio e ogni forma di comunicazione sono inviolabili, solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria possono essere violati seguendo le direttive della legge che ne dispone il merito.

Art.14 Abrogato

Art.15 Abrogato

Art.16 Il popolo italiano può circolare in tutto il territorio nazionale osservando i limiti di sicurezza, se ve ne sono. I cittadini italiani di altre origini devono dichiarare i loro spostamenti, se viene richiesto.

Art.17 Il popolo italiano ha diritto di riunirsi pacificamente in luoghi privati senza creare intralcio e nei luoghi pubblici con preavviso alle autorità competenti.

Art.18 Sono proibite le associazioni segrete contro lo stato e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi di carattere militare.

Art.19 Tutti hanno diritto di professare la propria fede, osservando le leggi sul merito e riconoscendo quella cristiana dello stato, primaria da rispettare.

Art.20 Abrogato

Art. 21 La stampa è libera, tuttavia, può essere soggetta ad autorizzazioni e censure, se invade la privacy e la volontà di chi è coinvolto. Può, in extremis, subire anche azioni penali. Essa deve perseguire la verità e il progresso culturale della nazione. Deve essere promotrice di dignità e giustizia.

Art.22 Per motivi politici nessuno può essere privato dei suoi diritti.

Art.23 Abrogato

Art.24 Il diritto di difesa nel giudizio è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. I non abbienti e ognuno, possono essere tutelati se in cambio del compenso economico prestano un loro contributo civile.

Art.25 Si può essere puniti solo in forza della legge in vigore prima del fatto commesso.

Art.26 Abrogato

Art.27 La responsabilità penale è personale. L'imputato è considerato colpevole solo alla condanna definitiva. Le pene devono formare il condannato e tendere alla rieducazione senza acquisizioni di diplomi riconosciuti civilmente. Alla fine della pena, si offre un curriculum della rieducazione personale e lavorativa acquisita per un eventuale lavoro. Non è ammessa la pena di morte, se non per i reati di riprovata efferatezza.

Art.28 Tutti sono uguali di fronte alla legge, dopo la magistratura, il Parlamento è ultimo giudice.

Titolo II

Rapporti etico-sociali

Art.29 La repubblica italiana tutela i diritti e fa osservare i doveri della famiglia come unica e sola fondata sul matrimonio di un uomo ed una donna. Nessuno di loro potrà usufruire di privilegi, ma hanno parità di diritti e doveri nella eventualità di un divorzio con le rispettive conseguenze.

Art.30 È dovere dei genitori mantenere e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. I figli hanno il dovere di dare rispetto e assistere i genitori, in ogni caso.

Art.31 Lo Stato italiano aiuta le famiglie numerose con opportunità economiche e lavoro se al vaglio delle autorità essi lo necessitano.

ART. 32 Lo Stato italiano garantisce pronto soccorso sanitario all'intera collettività secondo le disposizioni di legge.

Art.33 Lo Stato italiano istituisce la suola pubblica e ammette quella privata, detta le norme per l'accessibilità e gli indirizzi educazionali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione alla professionalità o tre anni di praticantato.

Art. 34 La scuola è aperta a tutti gli italiani, l'istruzione inferiore impartita per otto anni ed è obbligatoria e gratuita. Per i cittadini divenuti e i nati italiani l'istruzione collaborativa.

Titolo III

Rapporti economici

Art.35 Lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme legali e ne accerta le applicazioni.

Art.36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in funzione della sua capacità produttiva, che non supera il massimo stabilito dallo Stato per tutti i livelli. La durata lavorativa e il riposo sono stabiliti dallo Stato ogni volta, secondo l'andamento economico della nazione.

Art.37 La donna è per la casa, tuttavia, è lavoratrice se dimostra disaggio economico o necessità familiare. I suoi diritti sono in funzione del suo lavoro. I minori nel lavoro godono del privilegio dell'apprendistato secondo le disposizioni di legge.

Art.38 Il lavoratore italiano disoccupato ha diritto all'assistenza sociale, i cittadini divenuti e i nati italiani, hanno diritto secondo quanto stabilito dagli accordi con i governi di origine, in mancanza l'assistenza sarà secondo la legge del momento.

Art. 39 L'organizzazione sindacale ha l'obbligo di assistere i lavoratori e di riferire al governo i bisogni con pareri non vincolanti. Il potere di sciopero è convalidato dal ministro del lavoro e non deve provocare disaggi ai cittadini, esso non può superare il tre per cento dei giorni lavorativi di un ano. L'organizzazione non ha nessun potere politico e resta nel suo ambito amministrativo, potendo essere sostituita dal ministro del lavoro. Il valore dei danni provocati dallo sciopero viene detratto dal valore economico dei giorni lavorativi o con la riduzione dei giorni di sciopero dell'anno.

Art. 40 Abrogato

Art. 41 L'iniziativa economica è libera se non è in contrasto con i principi e i fini sociali dettati dallo Stato.

Art.42 La proprietà privata è riconosciuta e garantita secondo gli usi e le leggi dello Stato. Può essere espropriata per interesse pubblico con compenso al 70% del prezzo di mercato.

Art.43 Abrogato

Art.44 Lo sfruttamento del sottosuolo pubblico appartiene allo Stato, per quello privato il proprietario percepisce il venti per cento netto di tale sfruttamento.

Art.45 Lo Stato riconosce le cooperative a carattere di mutualità senza uso di specula contro i privati e tutela lo sviluppo dell'artigianato e l'apprendistato.

Art. 46 Abrogato

Art.47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme legali.

Titolo IV

Rapporti politici

Art.48 Il popolo italiano ha diritto ad essere elettore con la maggiore età, i divenuti cittadini, secondo le disposizioni di legge. Il voto è libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e può essere limitato solo per incapacità o se si è interdetti.

Art.49 Il popolo italiano ha diritto di associarsi, senza contributo dello Stato, in partiti e concorrere all'elezione politica della nazione.

Art.50 Il popolo italiano, singolarmente, può rivolgere petizioni alla Camera dei deputati per chiedere provvedimenti una sola volta in un anno, con diritto di risposta entro un mese.

Art.51 Il popolo italiano può accedere alle cariche pubbliche, le donne non possono superare un terzo di tutte le cariche nazionali.

Art.52 La difesa della Repubblica Italiana è sacro dovere del popolo e dei cittadini italiani per la Patria. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro.

Art.53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Art.54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi che emana lo stato.

Parte I

Titolo I

Il Parlamento

Art.55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e possono essere riuniti solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art.56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di centodue, due dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trent'anni di età e che non abbiano pendenze penali.

Art.57 Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di centodue, dei quali due sono nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quarantacinquenni di età e che non abbiano pendenze penali.

Art.58 Abrogato

Art.59 È senatore di diritto per cinque anni sottraendo un senatore della sua regione, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art.60 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni, la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non con i due terzi dei voti delle camere o in caso di guerra.

Art.61 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art.62 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art.63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art.64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza più uno dei loro componenti. I membri del Governo, hanno assistono alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art.65 Il parlamento riunito giudica l'ammissione dei suoi componenti e sui fatti illegittimi dei suoi componenti decide sopra il giudizio della magistratura. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ne avere altre cariche di qualsiasi genere o svolgere la propria professione.

Art.66 Abrogato

Art. 67 Abrogato

Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare ne può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art.69 I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. Il sistema pensionistico è contributivo.

Titolo I

Il Parlamento

La formazione delle leggi

Sezione II

Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo a ciascun membro delle Camere. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Essa va approvata, se non contrasta i principi costituzionali.

Art.72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è esaminato dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, una sola volta. I trattati internazionali hanno lo stesso procedimento.

Art.73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro 15 gg. dalla approvazione. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art.74 Abrogato

Art. 75 Abrogato

Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77 Abrogato

Art. 78 Le Camere deliberano a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79 L'amnistia e l'indulto e il loro termine sono concessi con legge a maggioranza assoluta dalle due Camere.

Art. 80 Le Camere autorizzano con legge a maggioranza dei due terzi la ratifica dei trattati internazionali.

Art. 81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Le Camere ogni anno approvano con maggioranza dei due terzi il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte.

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