Socialprole
Proposta di Legge diversa del matrimonio prat. Avv. Giuseppe Drago
SOCIETA' PRODUZIONE PROLE
SOCIETA' DI TIPO SEMPLICE
(proposta di legge, secondo l'art. 2247 c.c.)
La società semplice produttrice di prole, collegata all'art. 2247 c.c. comprende l'unione di un uomo e di una donna, di cui, si propongono di generare e produrre una prole e dare garanzia alla stessa di una confortevole sopravvivenza fino al raggiungimento della età matura. Partendo dal presupposto che una società nasce sulla base di un qualsiasi indirizzo lecito, esso non deve contrastare norme costituzionali né leggi di riferimento. Il principio societario è stato studiato per sconfessare gli effetti devastanti della separazione, con conseguenza sfavorevole sui figli, di cui, si regge il diritto di famiglia. Non vuole essere concorrenziale ad essa, ma risolutoria per agevolare la scelta pacifica, di cui, una coppia intende procreare senza vincoli né timori per il futuro. Questo tipo societario intende discostarsi totalmente dal diritto di famiglia nazionale.
SOCIETA' DI PRODUZIONE PROLE
Art. 1
1- La società di tipo semplice di produzione prole è fondata sulla coabitazione di due persone maggiorenni di sesso diverso, per produrre e tutelare il frutto della loro unione, altrimenti detto, "prole".
2- I soci s'impegnano, a parità di doveri, di allevare la prole e istruirla fino alla maggiore età dichiarata dallo stato in cui risiedono.
3- Ciascuna parte, per la costituzione della società, conferisce, una quota iniziale, che farà da garanzia per la prole fino alla maggiore età, costituente da beni o denaro, non aggredibili dai soci o da terzi, essendo patrimonio personale inalienabile, appartenente esclusivamente alla prole.
COSTITUZIONE E CONFERIMENTI
Art. 2
1- I beni e i servizi societari, diversi da quelli conferiti per la prole, s'intendono quelli che i soci concedono al momento della costituzione della società, i quali, possono essere aggrediti dai terzi, secondo le norme che regolano le società semplici (artt.2251-2290).
Art. 3
1- La costituzione della società deve essere per iscritto redatta da un notaio o avvocato.
2- Il recesso delle parti o una di esse, che porta allo scioglimento della società, può essere condiviso unilateralmente, solo se i soci non sono in attesa di prole.
CAPITALE E DEBITI SOCIALI
Art. 4
1- La quota di patrimonio iniziale conferito per una prole sarà quello quantificato sullo stile di vita di una persona e sarà incrementato annualmente, secondo i dati pubblicati dalla dall'ISTAT.
2-Se i beni e i servizi conferiti per la società da un socio, sono inferiori a quelli dell'altro, il socio in difetto può aggiungerli, fino a quando non ne eguaglierà la quota societaria preposta, nel termine di tre anni o diversamente, con accordo tra le parti e nel silenzio, sarà di tre anni.
Art. 5
1- I creditori societari possono far valere i propri diritti solo sui beni conferiti dai soci nella società e
sui crediti della stessa, non sulla quota patrimoniale della prole. I creditori possono, altresì, aggredire quelli personali dopo la sussunzione di quelli societari.
RECESSO
Art. 6
1- Il recesso, dichiarato prima del concepimento della prole, è atto ricettizio, per cui,il socio potendo recedere dalla società in qualsiasi momento, deve dare preavviso di un termine minimo di sei mesi con lettera A/R all'altro socio.
2- Dopo il concepimento, valutato clinicamente, il socio può recedere con l'obbligo di tutelare la prole fino al compimento della maggiore età dichiarata dallo stato in cui risiedono.
3- La tutela dei soci verso la prole è illimitata e volontaria, il recesso non altera il rapporto affettivo
verso di essa, né verso l'altro socio, rimanendo esaurito solo il rapporto economico societario.
4- Il sostentamento alla prole è obbligo dei soci, receduti o no, fino alla maggiore età di essa. Solo dopo il raggiungimento della maggiore età, la prole, si avvallerà del patrimonio conferitogli dai soci.
5- Il recesso del socio, prima o dopo il concepimento, comporta la perdita della quota di patrimonio conferito per la prole, mentre per quella conferita per la società sarà escussa solo metà dell'ultimo reddito dichiarato dalla società.
Art. 7
1- Il socio receduto può, con l'accordo dell'altro socio, rientrare in società in qualsiasi momento, conferendo la quota societaria escussa più il suo incremento ottenuto dopo il recesso dell'altro.
Art. 8
1- Il socio non può essere sostituito da un altro socio, se non dopo il suo recesso o la sua morte, pena
la perdita del diritto di godimento della prole e tutto il conferimento versato per la prole e il capitale societario della parte non ottemperante ai patti.
2- Nel caso di recesso di un socio, la prole minorenne è sempre libera, in ogni momento, di abitare con il socio che vuole, anche se vi è stato sostituzione o morte del socio e ne sia subentrato un altro. Se la prole è concepita o è minorenne, il socio receduto resta obbligato per il suo sostentamento, fino al raggiungimento della sua maggiore età.
Art. 9
1- Il socio che recede perde ogni potere decisionale sulla tutela della prole, rimanendogli solo l'obbligo economico per il sostentamento di essa fino alla maggiore età. La prole ha facoltà di seguire il socio receduto o rimanere col socio stabile.
Art. 10
1- Il socio receduto o no, ha facoltà di fare donazione alla prole, senza obbligo dell'altro alla partecipazione.
SUCCESSIONE
Art. 11
1- La prole, alla morte dei soci, ha diritto di succedere alla società con il suo capitale, mentre alla morte di uno, ha diritto di succedere alla sua quota, con obbligo di dare degna sepoltura ai soci o di quello scomparso.
2- Per tutti gli altri riferimenti, non inscritti in questa legge, si seguono le norme in vigore del Codice civile nazionale.
Art. 12
1- Se, dopo il recesso, subentra un altro socio, il nuovo aspirante, deve conferire la quota di patrimonio iniziale di ciascuna prole cumulandosi all'altra o alle altre già conferite dal socio fondatore receduto o scomparso, più la quota societaria composta da qualsiasi somma, se viene richiesta per il novo subentro, stabilita con l'accordo delle parti.
RAPPORTI SOCIETARI
Art. 12
1-Nel rapporto societario, ai fini della produzione prole deve esserci tra loro un direttore e un consigliere iscritti nell'atto costitutivo della società.
2-Le violazioni delle norme della presente legge, di origine comportamentali o economiche, non possono essere considerate prova di richiesta di risarcimento danni all'altro socio, solo producono la volontaria recessione dalla società del socio dimissionario, spettante solo la sua quota societaria escluso quella depositata per la prole.
Art. 13
1-Gli utili societari di ogni anno, se ve ne sono, vanno ad incrementare del dieci per cento la quota della prole distribuita tra di essi.
2-In caso di scioglimento dei soci con la presenza di prole, le quote della prole rimangono inalienabili ma solo quella della società sarà divisa al cinquanta per cento, compreso la casa di abitazione del nucleo societario.
3-Tutte le spese, nel silenzio, si intendono al cinquanta per cento o diversamente distribuiti secondo accordi tra le parti.
4-Tutto ciò che non è riferito in questa legge si avvale della legge delle società semplici.
Con sincero augurio di un buon futuro.
